La Carta dei Diritti
- Antonio Longo
- Jul 21, 2018
- 3 min read
Temendo molti cittadini che il nuovo governo centrale creato dalla Costituzione degli Stati Uniti acquistasse troppo potere, furono proposti degli emendamenti a tutela del diritto di parola, di stampa e di religione e di altri diritti fondamentali. Furono adottati dieci di questi emendamenti, conosciuti oggi con il nome di ‘Bill of Rights’ (Carta dei Diritti). I Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) E’ vietato al Congresso di fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola, o di stampa; o il diritto del Popolo a riunirsi in forma pacifica, e a presentare petizioni al Governo per la rettifica di torti subiti. II Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) Essendo un Milizia ben organizzata necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, non sarà usurpato il diritto del Popolo a possedere e a portare armi. III Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) Nessun soldato verrà, in tempo di pace, acquartierato in una dimora senza il consenso del relativo Proprietario, né in tempo di guerra, se non nei modi che verranno prescritti dalla legge. IV Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) Il diritto del Popolo alla sicurezza della propria persona, casa, carte ed effetti, senza irragionevoli perquisizioni e sequestri non potrà essere usurpato, né verranno emessi Mandati se non con probabili motivi suffragati da giuramento o solenne dichiarazione, con una descrizione dettagliata del luogo da perquisire e della persone o cose da sequestrare. V Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) Nessuno sarà tenuto a rispondere di un delitto capitale o altrimenti infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran Giurì, salvo che per quei casi che insorgessero presso le forze navali o di terra, o nella Milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di Guerra o di pericolo pubblico; né alcuno La Carta dei Diritti Ambasciata degli Stati Uniti d’America Le fondamenta della libertà verrà sottoposto due volte a pericolo di vita o di perdita di arti per lo stesso reato; né sarà forzato in una causa penale a testimoniare contro se stesso, né ad essere privato della vita, della libertà o dei suoi beni senza un debito processo di legge; né verrà requisita la proprietà privata per uso pubblico senza un equo compenso. VI Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) In qualsiasi procedimento penale, l’accusato avrà diritto a un processo pubblico e sollecito, con una giuria imparziale proveniente dallo Stato e dal distretto ove fu commesso il reato; il quale distretto sarà stato previamente identificato per legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e delle ragioni dell’accusa; e di essere messo a confronto con i testi dell’accusa; e di avere strumenti atti alla comparizione obbligatoria di testi a suo favore, e all’assistenza di un Avvocato che lo difenda. VII Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) Nei processi di common law, ove il valore in disputa ecceda i venti dollari, verrà preservato il diritto ad un processo con giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria potrà in alcun modo essere risottoposto a qualsiasi Corte degli Stati Uniti se non secondo le norme della common law. VIII Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) Non si potrà chiedere una cauzione eccessiva, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli o inusitate. IX Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi nel senso di negare o svilire altri diritti che il Popolo si sia riservato. X Emendamento (ratificato il 15 dicembre 1791) I poteri che la Costituzione non ha delegato agli Stati Uniti, né proibito agli Stati, sono riservati rispettivamente ai singoli Stati, o al Popolo.

Comments